(massima n. 1)
Ai fini del trattamento sanzionatorio le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cit. nella impossibilità di catalogare gli svariati elementi di valore — prevedono innegabili «spazi discrezionali», anche se questi hanno carattere vincolato: essi cioè non si incentrano — come nell'attività amministrativa — su motivi di opportunità, essendovi non solo limiti ben definiti, ma criteri legali che guidano il potere del giudice. E di qui il dovere di una motivazione coerente che consenta il controllo sulle modalità di esplicazione dell'anzidetto potere. Pertanto, trattandosi di discrezionalità vincolata (cosiddetta discrezionalità regolamentata), il giudice deve dar ragione dei criteri legali, essendo la omissione causa di nullità della sentenza; criteri che possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e della prevenzione speciale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini).