(massima n. 1)
Per l'ipotesi in cui la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda (nella specie art. 651 c.p.), il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione. Poiché l'equità, cui il giudice faccia cenno per dare ragioni delle scelte, rappresenta un criterio di sintesi che dà spiegazione dell'orientamento logico e valutativo del ragionamento seguito, l'accenno all'equità stessa esaurisce l'obbligo della motivazione in ordine all'applicazione della misura massima della pena pecuniaria edittale, prevista alternativamente alla pena dell'arresto.