(massima n. 1)
L'obbligo stabilito dall'art. 132, secondo comma, c.p., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti. (Fattispecie nella quale il giudice aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di mesi tre di reclusione).