(massima n. 1)
A norma dell'art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio č inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace né a questi connessi.