(massima n. 1)
La buona fede nel possesso è presunta solo quando si tratti di giustificarne gli effetti, non quando si controverta sulla legittimità del comportamento acquisitivo del possesso, dovendo in tal caso essere provata da chi la invoca. Ne segue che, in caso di spoglio, il convenuto con l'azione possessoria non può addurre la presunzione indicata e resta invece soggetto alla presunzione del carattere violento dello spoglio medesimo, ove posto in essere all'insaputa del precedente possessore.