(massima n. 1)
Il giudice di merito non č tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né č obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti.