(massima n. 1)
In materia di reati colposi, qualora l'evento, posto ad oggetto del reato scaturisca dal sinergismo di consapevoli condotte colpose, attribuibili alla vittima e a terzi imputati, va applicata la disposizione di cui all'art. 113 c.p., speciale rispetto a quella di cui all'art. 110 stesso codice, trattandosi di un caso di cooperazione tra condotte colpose. (Fattispecie di socio paritario di societā semplice, infortunatosi per carenza di presidi imposti dalla normativa a tutela dei lavoratori, l'evento č stato addebitato agli altri soci, quali imputati, e allo stesso infortunato, vittima, cooperante nella condotta causante l'evento).