(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della cooperazione nel delitto colposo, prevista dall'art. 113 c.p., č sufficiente la coscienza, da parte del soggetto, dell'altrui partecipazione all'azione, ma non č necessaria la conoscenza delle specifiche condotte e dell'identitā dei partecipi: ne consegue che la cooperazione č ipotizzabile anche nelle ipotesi riguardanti le organizzazioni complesse quali la sanitā, le imprese e settori della P.A. nei cui atti confluiscono condotte poste in essere, anche in tempi diversi, da soggetti tra i quali non v'č rapporto diretto; in tali ipotesi esiste comunque il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti č conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente ecc.) ha partecipato o parteciperā alla trattazione del caso. (Fattispecie in tema di lesioni colpose per incidente stradale: la Corte ha ritenuto sussistere, per la mancanza di segnali su una strada in costruzione, la cooperazione colposa, tra il direttore dei lavori e l'ingegnere capo).