(massima n. 1)
Il direttore di uno studio medico che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previsto dall'art. 348 c.p. con la persona non titolata, ma anche di cooperazione, ex art. 113 c.p., negli eventuali fatti colposi da quest'ultima persona commessi, se derivanti dalla mancanza di professionalitą del collaboratore e prevedibili secondo l'"id quod plerumque accidit". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il direttore di uno studio medico responsabile dei delitti di cui agli artt. 348 e 590 c.p. per avere un odontotecnico privo di abilitazione effettuato, nella struttura sanitaria da lui diretta, un'applicazione di un impianto endoosseo, da cui erano derivate, per colpa, al paziente lesioni personali).