(massima n. 1)
In tema di colpa professionale, per l'affermazione della responsabilitā penale del singolo sanitario operante in equipe chirurgica, č necessario non solo accertare la valenza con-causale del suo concreto comportamento attivo o omissivo al verificarsi dell'evento ma anche la rimproverabilitā di tale comportamento sul piano soggettivo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilitā di un medico specialista che si era occupato della fase preparatoria di un intervento chirurgico e del post operatorio per le lesioni occorse alla persona offesa, non avendo il giudice di merito accertato se egli avesse avuto la concreta possibilitā di conoscere e valutare l'attivitā svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui commessi).