(massima n. 1)
La cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 c.p. si verifica quando pił persone pongono in essere una autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto. (Affermando il principio la Corte ha precisato, nella fattispecie relativa alla gara di velocitą posta in essere tra due automobilisti, che non ha alcun rilievo l'accertamento della circostanza relativa a un eventuale accordo preventivo tra i soggetti impegnati nelle condotte criminose).