(massima n. 1)
In tema di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'art. 113 c.p. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico. (Nella fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 449 c.p., gli imputati avevano cooperato il primo invitando pressantemente il secondo a gettare la sigaretta accesa dal finestrino dell'automobile, e il secondo agendo materialmente, e conformemente, alla sollecitazione).