(massima n. 1)
Nella cooperazione nel delitto colposo, che si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui, la condotta di ognuno dei concorrenti, singolarmente considerata, deve parimenti essere qualificabile come colposa. (Fattispecie, in tema di sequestro, di emissione di onde elettromagnetiche ad opera di gestori di pił impianti in cui la Corte ha escluso che il superamento complessivo dei limiti fissati dalla legge e dai provvedimenti amministrativi rilevasse ai fini del reato di getto pericoloso di cose, in mancanza della prova che le emissioni dell'impianto dell'indagato, singolarmente considerato, eccedessero i limiti stessi).