(massima n. 1)
In tema di cosiddette lesioni sportive, non č applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 c.p.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attivitā sportiva presuppone che l'azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarā doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontā diretta a ledere l'incolumitā dell'avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa.