(massima n. 1)
In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica allorché per un errore di valutazione della necessità di difendersi, si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all'entità del pericolo; in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella sopravalutazione erronea dell'entità del pericolo e quindi nell'errore sulla necessità di una reazione sproporzionata. Si deve perciò ritenere l'eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più consentanei e proporzionati al pericolo, di modo che la reazione, iniziatasi in condizioni che giustificano la legittima difesa, diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta. (Fattispecie in cui mentre si è considerato proporzionato l'uso da parte dell'imputato di un coltello per fermare una violenta aggressione portata nei confronti suoi e del fratello, tenuto conto delle particolari modalità dell'aggressione e delle differenti condizioni fisiche dei soggetti interessati ed attesa la mancanza di altri mezzi reattivi idonei nella disponibilità dell'imputato medesimo, si è peraltro ritenuto che costui avesse per precipitazione ed imprudenza ecceduto dai limiti della necessità, sferrando all'aggressore una pluralità di colpi di coltello, cagionandogli così gravi lesioni).