(massima n. 2)
Il comodato si estingue con la morte del comodatario, anche se non è spirato ancora il termine previsto dal contratto; ed a maggior ragione con quell'evento si estingue il comodato senza determinazione di durata, altrimenti noto come precario; di conseguenza, qualora nell'immobile si immetta un successore del comodatario, il medesimo non può essere considerato, per tale sua qualità, detentore del bene, dovendosi invece esaminare se il potere di fatto dallo stesso personalmente iniziato, possa essere valutato autonomamente rispetto alla situazione precedente, come vero e proprio possesso, in quanto tale, utile anche agli effetti dell'usucapione.