(massima n. 2)
Qualora, nel disporre il lascito e nel configurare gli oneri a carico del legatario, il de cuius non abbia previsto alcun limite temporale alla esecuzione della sua volontà, il giudice di merito è tenuto a dare specificamente conto delle ragioni, fondate su elementi di fatto certi, per le quali, nel comportamento del legatario non rinunciante, si possa legittimamente ravvisare un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto, definitivo, e perciò diversa da quella del semplice ritardo. Nelle obbligazioni senza prefissione di un termine, difatti, può parlarsi di inadempimento solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l'intenzione di non adempiere, né è invocatile, in subiecta materia, ed attesa, altresì, la disposizione di cui all'art. 1183 circa la natura della prestazione, il principio quod sine die debetur statim debetur.