(massima n. 1)
In tema di lesioni cagionate nel contesto di un'attivitą sportiva non opera la scriminante di cui agli artt. 50 e 51 c.p. e si verte, invece in una ipotesi di superamento del c.d. «rischio consentito» ogniqualvolta l'agente realizzi l'evento lesivo mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da superare appunto i limiti della lealtą sportiva. (Fattispecie in cui, in una partita di calcio, l'imputato poneva in essere un intervento a gambatesa colpendo un ragazzo coetaneo e cagionandogli lesioni guaribili in 40 giorni).