(massima n. 1)
Ai fini dell'esclusione del requisito dell'arbitrarietà nell'occupazione di area demaniale marittima sono irrilevanti, rispetto all'istituto della concessione, le figure giuridiche dell'acquiescenza (la costruzione del porto sarebbe «avvenuta sotto gli occhi di tutti e nel silenzio acquiescente di tutti») degli organi preposti e del conseguente consenso dell'avente diritto. (Nella specie la S.C. ha osservato che la concessione è un atto amministrativo che acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emessa nella forma che documentalmente lo individua, non ammette equipollenti e non può essere surrogato da manifestazione di consenso od omissioni di dissenso, se, non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge; che il consenso scriminante è solo quello concernente diritti soggettivi privati [il che non può dirsi in ordine a consenso eventualmente prestato all'uso o all'occupazione di beni demaniali] e, inoltre, e soprattutto è necessario che il consenso del titolare del diritto preceda la condotta dell'agente).