(massima n. 1)
Il fatto che comportamenti oggettivamente truffaldini (quali, nella specie, la sottoscrizione di fogli di presenza da parte di dipendenti di un'azienda municipalizzata, i quali poi si assentavano arbitrariamente dal servizio), siano posti in essere con l'acquiescenza dei funzionari o dei rappresentanti dell'ente (fornito di personalità giuridica) al quale detti comportamenti arrecano danno, non rende configurabile, in favore dei loro autori, l'esimente del consenso dell'avente diritto, potendosi semmai ipotizzare il concorso morale degli stessi funzionari o rappresentanti nel reato.