(massima n. 1)
In tema di colpa generica, nei casi in cui la res produttiva dell'evento lesivo rientri nella normale disponibilità di un soggetto, è necessario valutare con particolare attenzione l'osservanza, da parte del predetto, degli obblighi cautelari sanciti dalle comuni regole di prudenza, ma non può ritenersi operante, agli effetti penali, la regula iuris dettata dall'art. 2051 c.c. quanto alla distribuzione degli oneri probatori. (Fattispecie nella quale l'imputata è stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate alla P.O. meccanico intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della vettura di proprietà dell'imputata da un ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida ).