(massima n. 1)
Il passaggio esercitato sul fondo altrui, in base a concessione (espressa o tacita) fondata su condiscendenza dettata da rapporti di parentela, amicizia, buon vicinato, e non dovuta a mera inerzia del proprietario, è incompatibile, ancorché protrattosi per lungo tempo, con l'intenzione di attuare un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale e, conseguentemente, non può servire all'acquisto del possesso.