(massima n. 1)
Allorquando il passaggio sul fondo altrui, in mancanza di un'opera stabile od anche soltanto di un sentiero, non venga esercitato sempre su un medesimo percorso, ma su percorsi diversi, a seconda dell'avvicendamento delle colture che il proprietario o il possessore (o detentore) del fondo sul quale il passaggio viene esercitato crede di operarvi, manca l'oggetto di una servitł e, quindi, il passaggio esercitato sul fondo altrui, lungi dall'esprimere in tal caso un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto di servitł, rimane circoscritto, se consentito, nella sfera dei fatti giuridicamente irrilevanti, rientrando nella previsione dell'art. 1144 c.c., secondo cui gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'esercizio del possesso.