(massima n. 1)
In materia di possesso, non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che — come tale — esclude una situazione possessoria a favore del terzo, allorché l'uso del bene da parte di quest'ultimo sia prolungato nel tempo o, avvenendo contro la volontà del proprietario, non possa fondarsi sull'altrui compiacenza. (La Corte, nel formulare il principio sopra riportato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che — accogliendo l'azione di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per alcuni anni nonostante l'opposizione dei proprietari del fondo servente — avevano ritenuto l'esistenza di una situazione di possesso tutelabile, dovendo escludersi che, per le modalità indicate l'uso del bene fosse avvenuto per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente).