(massima n. 1)
La mera conoscenza dell'altrui potere di fatto sulla cosa non implica tolleranza del suo esercizio, la quale č caratterizzata dalla condiscendenza del dominus derivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunitā manifestata al destinatario in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualitā e la legittimitā del sopravveniente divieto.