(massima n. 1)
Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 c.c., non č necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per avere il proprietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, donato il bene al conduttore e questi accettato, considerando tale momento utile ai fini del decorso del termine per l'usucapione).