(massima n. 1)
Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore; quest'ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. (Nella fattispecie, la Corte ha negato il riconoscimento dell'acquisto della proprietà di un immobile al concessionario in uso gratuito dello stesso per aver fruito del bene con modalità compatibili con il titolo detentivo).