(massima n. 1)
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la ritualitą e tempestivitą delle domande riconvenzionali va riscontrata con riferimento non alla fase preliminare innanzi al presidente del tribunale, ma bensģ alla costituzione davanti al giudice istruttore, la quale segna l'inizio della fase cognitoria.