(massima n. 1)
Il giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di due diversi Stati membri dell'Unione Europea, può essere validamente instaurato nella residenza abituale della parte attrice, così come previsto nell'art. 3, n. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201 del 2003, anche se la domanda non sia proposta congiuntamente da entrambi i coniugi, in quanto tale criterio di collegamento è previsto in via alternativa sia in caso di domanda congiunta sia in caso di domanda proposta da una sola parte, in presenza (come nella specie) di una durata almeno annuale della residenza abituale dell'attore prima della proposizione della domanda.