(massima n. 1)
La causa di separazione fra coniugi, entrambi di nazionalitą italiana, spetta alla cognizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, mentre non rileva l'ubicazione all'estero della loro residenza o del loro domicilio, trattandosi di circostanza influente ai diversi fini della competenza, da riconoscersi in tal ipotesi a qualunque tribunale della Repubblica (per effetto della mancanza di criteri di collegamento, e poi, dopo l'entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, in forza della espressa previsione dell'art. 8 di tale legge).