(massima n. 1)
Con riguardo a domanda di separazione personale, proposta nei confronti di coniuge straniero, la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano va riscontrata in base al criterio di collegamento di cui all'art. 4 primo comma (prima parte) c.p.c., e, pertanto, deve essere affermata ove il convenuto, alla stregua della legge italiana, abbia in Italia la residenza od il domicilio, cioč l'abituale e volontaria dimora, ovvero il centro principale dei suoi affari ed interessi (da individuarsi con riferimento alla generalitą dei rapporti facenti capo al soggetto).