(massima n. 1)
La pendenza davanti ad un giudice francese della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi, atteso che tra le due cause non ricorrono i requisiti della identitą di petitum e di causa petendi che costituiscono, insieme con l'identitą dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa applicarsi la disciplina della litispendenza di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.