(massima n. 1)
L'art. 705 c.p.c., il quale sancisce il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita, essendo ispirato all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, per ragioni che vanno al di là degli interessi delle parti private, non costituisce una norma disponibile. Ne consegue che il rilievo della violazione del divieto, può essere fatto anche di ufficio indipendentemente dall'eccezione della controparte.