(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 705 c.p.c. — per la quale il convenuto in giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita — comporta la improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata, nella sua integrità la situazione di fatto del possessore sulla cosa, a nulla rilevando — per escludere detta sanzione processuale — che sopravvenga l'esecuzione (nella specie, spontanea) della sentenza possessoria nel corso del giudizio petitorio ovvero che i possessori spogliati abbiano lasciato decorrere il termine di efficacia del precetto senza iniziare l'esecuzione forzata.