(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā dell'art. 705 c.p.c. che, in linea generale, fa divieto al convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la sentenza non sia stata eseguita petitorio č il giudizio concernente la proprietā o altro diritto reale sulla cosa della quale si contende in sede possessoria e non giā ogni controversia estranea al tema del possesso, come quella originata da una pretesa di carattere restitutorio e fondata sull'esistenza o meno di rapporti obbligatori. (Nella specie, la controversia verteva sulla opponibilitā o meno ai nuovi proprietari del contratto di locazione stipulato dal debitore che aveva subito l'espropriazione senza porre in discussione la proprietā o altro diritto reale sugli stessi beni).