(massima n. 1)
Nelle azioni possessorie, l'eccezione feci sed iure feci sollevata dal convenuto che deduca di essere compossessore della cosa rende necessario l'esame del titolo, per stabilire, sia pure ad colorandam possessionem l'esistenza e l'estensione del diritto che si allega. Pertanto, tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto miri a fare accertare il suo diritto sul bene medesimo, non potendo la prova del possesso essere in sede di procedimento possessorio desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo viceversa dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha altresì precisato che esso deve considerarsi applicabile anche successivamente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 705 c.p.c., giacché il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza).