(massima n. 1)
Al convenuto nel giudizio possessorio, non potendo egli proporre nei confronti dell'attore alcun giudizio petitorio, ai sensi dell'art. 705 c.p.c., finché il primo giudizio non sia definito e la relativa decisione non sia stata eseguita č inibita la domanda di riscatto agrario nei confronti del concedente, che abbia proposto azione di reintegrazione del possesso.