(massima n. 1)
Il divieto stabilito dall'art. 705 c.p.c. di proporre il giudizio petitorio finché non sia definito il giudizio possessorio, e la decisione eseguita, opera non per l'attore, ma unicamente per il convenuto, e trova la sua giustificazione nell'esigenza che l'azione petitoria, diretta ad accertare l'inesistenza della ius possidendi, in capo all'attore in possessorio, possa essere esercitata dal convenuto in possessoria prima che la tutela della situazione di fatto (ius possessionis) sia integralmente attuata; tuttavia ove nel corso del giudizio possessorio sia proposta dall'attore in possessorio l'azione petitoria č in facoltā del convenuto eccepire l'improcedibilitā di tale domanda, in quanto caratterizzata da un petitum e da una causa petendi del tutto autonomi rispetto a quelli della precedente domanda possessoria.