(massima n. 1)
La ratio della norma di cui all'art. 705 c.p.c. (a mente della quale il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita) non è, in alcun modo, ostativa alla proposizione, da parte dell'attore in possessorio, della separata azione petitoria, né tale proposizione può legittimamente interpretarsi come fatto incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio possessorio, onde ottenere la più rapida tutela ad esso riconducibile. Il divieto di cumulo delle due azioni è, difatti, normativamente sancito per il solo convenuto, sì che l'inizio del giudizio petitorio, da parte dell'attore, in pendenza di quello possessorio, non è che indice della volontà di quest'ultimo di rafforzare, e non già di limitare, la difesa del diritto che si assume violato.