(massima n. 1)
Il divieto di cumulo tra giudizio petitorio e giudizio possessorio ha carattere soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria. Tuttavia, da ciò non può ricavarsi specularmente che al convenuto sia preclusa l'azione petitoria esclusivamente nei confronti di chi ha instaurato il giudizio possessorio. Invero, per ammettere la proponibilità del petitorio contro possessori rimasti estranei alla lite, è necessario accertare, ai fini della preclusione processuale posta dall'art. 705 c.p.c., non soltanto che tale giudizio sia promosso nei confronti di soggetti diversi dall'attore in reintegra o in manutenzione, ma anche che esso riguardi un bene diverso da quello in relazione al quale si è invocata la tutela possessoria.