(massima n. 1)
Qualora l'atto amministrativo, che dichiari la pubblica utilitā ed indifferibilitā di un'opera, autorizzando in via d'urgenza l'occupazione del fondo del privato, sia oggetto d'impugnazione davanti al giudice amministrativo, e venga dal medesimo sospeso, a detto privato, oltre alla facoltā di chiedere a quel giudice amministrativo di impartire le disposizioni occorrenti per l'attuazione della sospensione, deve riconoscersi la facoltā di adire il giudice ordinario, con istanza di sequestro giudiziario del bene per tutelare il suo ius possidendi ed al fine di evitare che il bene stesso sia distrutto, deteriorato od irreversibilmente trasformato, considerando che tale sequestro integra una misura meramente conservativa, per la custodia e gestione del bene, e che la sua adozione nei confronti della P.A. č consentita dal fatto che essa manca, per effetto dell'indicata sospensione, di titolo a detenere l'immobile.