(massima n. 1)
Con riguardo alla cessione di un'area in favore del comune, prevista da una convenzione di lottizzazione successivamente divenuta irrealizzabile per contrasto con nuovi strumenti urbanistici, deve escludersi che il privato, a tutela del proprio preteso diritto alla retrocessione dell'immobile, possa chiedere ed ottenere dal giudice ordinario autorizzazione al sequestro dell'immobile medesimo, qualora questo abbia ricevuto una concreta destinazione a fini pubblici con provvedimenti dell'autoritą municipale di inclusione in un piano di costruzione di alloggi economici e popolari, e di concessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare (a norma dell'art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865), atteso che, in tale situazione, il suddetto sequestro verrebbe indebitamente ad interferire su atti amministrativi, in violazione del divieto di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1965, n. 2248 allegato E).