(massima n. 1)
Il sequestro giudiziario può essere concesso anche quando il bene sul quale è destinata a ricadere la misura cautelare sia oggetto di diritto di godimento da parte di un terzo, in virtù di un titolo detentivo, trasmessogli da una delle parti contendenti, purché vi sia un conflitto relativo alla proprietà o al possesso, producendosi, nei confronti del terzo, titolare di un diritto di natura personale, soltanto il subentro del custode nella posizione del concedente. (Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di locazione tra un terzo e uno dei comproprietari di un capannone industriale era stata opposta, come fatto impeditivo, alla concessione ed esecuzione del sequestro giudiziario richiesto dall'altro comproprietario).