(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994