(massima n. 1)
L'elemento psicologico del possesso ad usucapionem delle servitù di veduta e di stillicidio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (nel caso, impostazione della difesa in giudizio; richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere di ristrutturazione oggetto di successiva rinunzia.