(massima n. 1)
In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus dereliquendi la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore. (Nella specie è stato ritenuta l'esistenza del possesso della servitù di passaggio anche se il viottolo di accesso al fondo dominante non era utilizzato nei periodi in cui le condizioni atmosferiche impedivano di praticare il passaggio).