(massima n. 1)
L'animus possidendi, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non può ritenersi escluso a motivo del promovimento dell'azione costitutiva volta ad ottenere, per il tramite della sentenza ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene posseduto, trattandosi della mera utilizzazione di uno strumento processuale nella prospettiva di conferire stabilità sul piano formale alla situazione giuridica rispetto al bene, né per la richiesta avanzata in giudizio, subordinatamente alla domanda principale di acquisto della proprietà per usucapione, di pagamento delle accessioni, trattandosi di istanza preordinata a finalità meramente tuzioristica.