(massima n. 1)
La convenzione con la quale le parti, riconoscendo di avere stipulato una vendita dissimulante un patto commissorio, si accordino per lasciare la proprietą e l'utilizzazione del bene al venditore e per attribuire all'acquirente il potere di compiere alcuni atti di gestione per mandato dell'effettivo proprietario concreta un contratto privo di effetti reali e come tale inidoneo a determinare nell'apparente acquirente l'animus possidendi.