(massima n. 1)
Nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso (o la detenzione) possono anche essere conservati solo animo purché il possessore abbia la possibilitā di ripristinare, ad libitum il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che quando questa possibilitā sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non č sufficiente alla conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui č venuta meno l'effettiva disponibilitā della cosa.