(massima n. 1)
L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietā di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non č richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non č la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensė la volontā di disporre del bene come se fosse proprio.